Art. 1.

      1. All'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2-bis, le parole: «, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatorie previste dal presente articolo» sono soppresse;

          b) al comma 3:

              1) alla lettera a), le parole: «la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali»; sono soppresse;

              2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

                  «c) la modificazione del regime delle acque, ad eccezione, previo parere favorevole dell'Ente parco, dei casi in cui la particolare morfologia del territorio e l'assetto idrogeologico richiedono interventi atti a conservare e a preservare l'equilibrio ambientale dell'area protetta»;

              3) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo quelli destinati all'esercizio dell'attività venatoria»;

          c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. L'Ente parco disciplina, con proprio regolamento, le eventuali deroghe ai divieti previsti dal comma 3 in materia di attività venatoria; le attività di regolamentazione e disciplina dell'attività venatoria, nonché quelle di programmazione della stessa sono attribuite all'Ente parco, sentite le province o le regioni interessate, in deroga a quanto disposto dalla legge 11

 

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febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni».

      2. Il comma 6 dell'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «6. All'interno dei parchi naturali regionali è consentita l'attività venatoria alla sola popolazione residente nei comuni dell'area naturale protetta, con esclusione delle aree di riserva integrale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a). I vincoli disposti dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria possono essere modificati dall'Ente parco, il quale può ridurre il periodo di attività venatoria e restringere l'ambito del prelievo faunistico in misura non inferiore ai due terzi di quanto previsto dal medesimo articolo 18. Nelle aree contigue di cui all'articolo 32 della presente legge, non sono previsti ulteriori vincoli rispetto a quelli già disposti dalla citata legge n. 157 del 1992, e successive modificazioni».

      3. L'articolo 32, comma 3, delle legge 6 dicembre 1991, n. 394, e gli articoli 21, comma 1, lettera b), e 30, comma 1, lettera d), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono abrogati.